Bonus Acqusito Casa

Bonus Acqusito 20% su IRPEF

Al fine della deducibilità del 20% del costo di acquisto di una abitazione da dare in Locazione, sono inclusi anche i contratti di affitto a canone libero 4+4, e non solo i contratti a Canone Concordato.

Leggendo il Sole 24 Ore si apprende che l’Agenzia delle Entrate ha diramato delle precisazioni in merito all’Art.21 dello Sblocca Italia, in quanto tale articolo (come già spiegato nella nostra pagina), prevedeva che si potesse accedere a tale detrazione, nel momento in cui si fosse messo la casa in locazione, ma con contratto Concordato. Oggi l’Agenzia delle Entrate specifica quanto segue:

Il requisito della destinazione alla “Locazione per almeno otto anni” può essere rispettato con qualsiasi contratto di Locazione.

Infatti la legge prevede che l’unità abitativa acquistata, ritrutturata o costruita deve essere destinata alla locazione per almento otto anni, tale periodo viene rispettato anche dai contratti liberi con classica formula 4+4, in quanto il contratto portato a termine infatti ha la durata di 8 anni totali.

L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che:

La deduzione è riconosciuta a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.

I vincoli legati al soggetto cedente o a quello che ha effettuato i lavori di ristrutturazione erano stati eliminati dalla legge di conversione della norma che aveva introdotto il bonus in questione. Così, con i provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 31 marzo 2016 sono state corrette le istruzioni dei modelli 730 2016 e Unico PF 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che neppure il Dm attuativo dell’8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare.

L’articolo da cui abbiamo preso queste precisazioni è: Sconto Irpef del 20% anche con l’affitto “4+4” (il sole 24 ore)