Libretto di Impianto Elettrico

Debutto del “Libretto di Impianto Elettrico”.

Il “Libretto Impianto Elettrico” è una carta d’identità dell’impianto elettrico che contiene tutte le istruzioni d’uso, manutenzioni di tutte le apparecchiature che formano l’impianto. Conterrà anche le garanzie e le informazioni sulla gestione dello stesso impianto.

Dopo l’entrata in vigore “dell’Attestato di Prestazione Energetica“, ora entra in vigore la “carta d’identità dell’impianto elettrico“, un documento da associare all’immobile e da consegnare al proprietario (o inquilino) per certificare la sicurezza e l’esecuzione a regola d’arte. A differrenza dell’Attestato di Prestazione Energetica, questo libretto di Impianto Elettrico non è un documento obbligatorio per legge (attualmente), ma si propone (come era successo all’inizio per la classe energetica) di colmare il buco lasciato proprio dalla normativa, consentendo al conduttore di assolvere gli impegni previsti dall’articolo 8 del Dm 37/2008: mantenere sicuro ed efficiente il sistema domestico.

“Il libretto d’impianto elettrico è stato predisposto da Prosiel (associazione per la promozione della sicurezza elettrica, i cui soci sono i principali attori della filiera) ed è – come spiega il coordinatore della Commissione innovazione, Claudio Pecorari – «uno strumento operativo e utile per tutti gli installatori elettrici, oltre che per gli utenti finali che possono così controllare la salute dell’impianto e ridurre i consumi e il rischio di incidenti domestici». Può essere scaricato gratuitamente in versione pdf compilabile o acquistato già stampato (sempre dal sito www.prosiel.it).”

                                                                                                Fonte ufficiale il “Sole 24 Ore”

Cosa contiene questo libretto

  1. Identificazione: tutti i dati identificativi dell’impianto.
  2. Esecutore: I dati identificativi del tecnico responsabile che ha eseguito i lavori e la manutenzione.
  3. Descrizione: I piani di costruzione dell’impianto e tutte le relative dotazioni.
  4. Verifiche: Il rapporto di tutte le verifiche, tutte le prove effettuate e i relativi risultati.
  5. Pianificazione: l’indicazione della frequenza prevista per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dichiarazione di conformità
Detto libretto completerà la dichiarazione di conformità, ma non la potrà sostituire, andrà comunque allegato alla conformità degli impianti. Gli installatori possono così avere una traccia importante da consultare durante i controlli e consegnare all’utente tutta la documentazione necessaria. Questo sarà utile in quanto Il principio generale della normativa, prevede infatti che gli impianti siano conformi alla normativa “vigente all’epoca” in cui sono stati realizzati, rifatti o adeguati. Se precedenti al 13 marzo 1990 (entrata in vigore della legge 46/90) devono rispettare criteri minimi di sicurezza come ad esempio: messa a terra, l’installazione del “salvavita” ecc… Se l’impianto è successivo, deve essere adeguato alla norma Uni e Cei in vigore al momento di eventuali lavori. Se non si dovesse possedere la dichiarazione di conformità, solo per gli impianti esistenti dal 1990 al 27 marzo 2008 (entrata in vigore del Dm 37/08), questa può esser sostituita dalla dichiarazione di rispondenza.

Obblighi di consegna per le compravendite
Il libretto deve essere consegnato prima dell’eventuale vendita o locazione dell’immobile. Diciamo anche che attualmente con la legge in vigore non si ha l’obbligo di consegna come avviene per l’Attestazione di Prestazione Energetica: lo stato degli impianti infatti, non influisce sulla commerciabilità giuridica di un immobile, ma bensì sulla parte economica. Per tutti coloro che non fanno uso dei servizi di una agenzia immobiliare per l’acquisto o la vendita del proprio immobile, consigliamo di inserire nel preliminare o nel contratto definitivo, che la parte acquirente è a conoscenza della conformità o meno, questo per evitare contenziosi futuri. Le eventuali certificazioni non devono comunque essere allegate al rogito, ma consegnate (insieme all’eventuale libretto di uso e manutenzione) all’acquirente alla stipula dell’atto definitivo. La legge, quindi, consente la vendita immobiliare anche se gli impianti non sono a norma.