Investire sull’immobiliare

Acquista una casa e mettila in affitto!

Lo stato ti riconosce una detrazione irpef del 20%.

Con l’entrata in vigore della Legge 11 novembre 2014 n°164 che converte il D.L. 12 settembre 2014 n°133 il cosidetto “Sblocca Italia”, sono entrate in vigore alcune norme interessanti riguardanti il settore immobiliare, soprattutto per l’acquisto della casa. Queste norme introducono dei pacchetti di riduzione fiscale e normano quello che in Italia ultimamente alcuni operatori del settore immobiliare proponevano come Rent To Buy (del quale parleremo in un altro articlo).

L’articolo 21 della legge citata nel paragrafo precedente, introduce un’importante agevolazione fiscale per coloro che acquistassero casa per destinarla ad un’affitto.

Art. 21
(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)
1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e’ riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attivita’ commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto dicompravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.

Questo articolo delinea quelle che sono le figure che possono accedere a tale beneficio fiscale:

  • Chi vende deve essere: Impresa di costruzioni, Cooperativa Edile o società immobiliare che abbia o costruito exnuovo o ristrutturato a nuovo un immobile.
  • Chi acquista deve essere: Il soggetto che acquista l’unità immobiliare deve essere persona fisica, quindi non può usufruirne una qualsiasi società.

L’articolo poi delinea anche altri parametri che si devono rispettare nel caso si voglia poter usufruire di questa agevolazione fiscale del 20% sull’IRPEF:

  • L’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purchè tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decosto del siddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
  • L’uinità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A1, A8 e A/9.
  • L’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E ( zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi o a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli )
  • L’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
  • Non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. ( Genitore e Figlio )
  • La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medsime spese.

Siamo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda, nel caso interessasse, siamo in grado insieme al nostro studio commerciale partner, di analizzare e valtare qualunque operazione ci vorreste prospettare. La consulenza è gratuita.

Se siete interessati alla legge sopra citata, cliccando qui potrete scaricarvi l’intero testo, l’articolo di interesse è il 21.