Leasing Immobiliare residenziale

Leasing anche per privati che acquistano immobili residenziali.

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, si apre l’era del Leasing Immobiliare per privati cittadini che acquistano immobili residenziali. Anche come I° Casa.

La Legge di Stabilità 2016 entrata in vigore dal 1° Gennaio 2016 ha dato il via libera all’acquisto di immobili residenziali da parte dei privati cittadini mediante operazioni in Leasing Immobiliare. Fino all’entrata in vigore di questa norma, era impossibile adoperare una formula in Leasing per l’acquisto di un immobile residenziale da parte di un privato, in quanto non competitivo fiscalmente con un classico Mutuo Ipotecario. Le modifiche apportate dal Governo Renzi mediante questa Legge, diminuiscono notevolmente questi svantaggi, mettendo a disposizione del privato un ulteriore strumento di acquisto per il proprio immobile residenziale. Le agevolazioni fiscali introdotte, si applicheranno per acquisti fatti dal 1° Gennaio 2016 fino al 31 Dicembre del 2020.

Vediamo in sintesi a chi è rivolto e come funzionano le detrazioni.

La detrazione fiscale alla quale possono accedere i privati cittadini prevista in Legge di Stabilità, si basa su una detrazione IRPEF. I soggetti che possono usufruirne sono individuati in due categorie, gli “Under 35” e gli “Over 35”, ma con redditi che non superino i 55.000,00 Euro annui (vale per tutte e due le categorie).

  • Under 35: L’agevolazione fiscale per coloro che hanno meno di 35 anni e acquistano la propria prima casa con un Leasing Immobiliare, quindi sostenendo spese imputabili a canoni derivanti da un contratto di locazione finanziaria, possono portarsi in detrazione sull’IRPEF il 19% delle spese sostenute con un importo annuale massimo di 8.000,00 Euro, riferiti all’intero importo di canone finanziario, quindi comprensivo di importo capitale e interessi. Tale detrazione viene ripartita in 10 anni in quote dello stesso importo. Questo aspetto è molto importante da tenere in considerazione, infatti se oggi viene stipulato un mutuo ipotecario, la quota in ammortamento è solo di 4.000,00 Euro (di soli interessi però). Questo significa che in detrazione, stipulando un Leasing Immobiliare, viene concesso di portarsi in detrazione anche una quota del capitale, e non solo quella imputata agli interessi. Nella norma è stata anche inserita un’ulteriore detrazione del 19% (sempre sull’IRPEF) imputabile al costo di acquisto del bene a fronte dell’esercitazione finale dell’opzione di riscatto. Il valore massimo è stato fissato in 20.000,00 Euro.
  • Over 35: L’agevolazione è identica nella forma e nella sostanza a quella rivolta agli Under 35, l’unica differenza è nella quantità degli importi massimi da poter portare in detrazione, di fatto vengono dimezzati. Il limite massimo di 8.000,00 Euro (descritto nella sezione Under 35) viene portato ad un massimo di 4.000,00 Euro; mentre il tetto di 20.000,00 è stato portato a 10.000,00 Euro.

Agevolazioni Imposta di Registro

Si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a Iva.

L’imposta applicata sarà nella misura dell’1,5% per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario per acquisto di abitazioni non di lusso, acquistate in locazione finanziaria a specifiche condizioni, le specifiche condizioni sono quelle previste per le agevolazioni per la I* Casa.

Questi i punti sostanziali della nuova possibilità di acquistare un immobile residenziale da un privato mediante Leasing Immobiliare introdotta dalla Legge di Stabilità. Per qualsiasi domanda o dubbio vi possa venire in mente, se pensate di voler usufruire di un Leasing Immobiliare, potete contattarci e fissare un appuntamento nei nostri studi con un consulente che vi spiegherà tutto nei minimi particolari. Grazie per l’attenzione accordataci.

Se vuoi saperne di più, leggi qui.

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