Chi è l’agente immobiliare?

L’agente immobilare, o più correttamente identificato nel codice civile come “Mediatore” è colui (come vedremo nell’apposito art. 1754 di seguito) che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. In questa sezione elencheremo gli articoli più importanti che disciplinano la professione e citeremo anche alcuni articoli che regolano le dinamiche di una compravendita.

“Saper come funzionano le regole, ti farà apprezzare la nostra professione. Vendere o Affittare da soli è meglio? Forse cambierai idea”

 

CODICE CIVILE LIBRO IV

CAPO XI DELLA MEDIAZIONE

1754 – Mediatore – È mediatore colui (1758) che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (1761).

1755 – Provvigione – Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (1757, 1758, 2950). La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

1756 – Rimborso delle spese – Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso.

1757 – Provvigione nei contratti condizionali e invalidi – Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 s.) o rescindibile (1447 s.) se il mediatore non conosceva la causa dell’invalidità.

1758 – Pluralità di mediatori – Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

1759 – Responsabilità del mediatore – Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso (1746). Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

1761 – Rappresentanza del mediatore – Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (1388).

1762 – Contraente non nominato – Il mediatore che non manifesta ad un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

1763 – Fidejussione del mediatore – Il mediatore può prestare fidejussione per una delle parti (1936 s.)

1764 – Sanzioni – Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con l’ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

 

CODICE CIVILE LIBRO VI

TITOLO V – CAPO I – Sez/ IV/2

 

2950Prescrizione del diritto del mediatore – Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

CODICE CIVILE – LIBRO IV

TITOLO II – CAPITOLO V

 

1385 – Caparra confirmatoria – Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità d’altre cose fungibili la caparra, in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1366. att. 1641). Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare la esecuzione o la risoluzione (1453 ss.) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 ss., att.1641).

1386 – Caparra penitenziale – Se nel contratto è stipulalo il diritto di recesso per una (1373) o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso (1373). In questo caso il recedente perde la caparra o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Questa piccola panoramica in merito agli articoli del codice civile che regolano la professione di “Agente Immobiliare” ci sembrava doverosa verso i nostri clienti, e verso coloro che non vogliono utilizzare i servizi di una agenzia immobiliare. Certi che vi saranno utili, vi lasciamo alla lettura delle altre sezioni del nostro sito.