Attestato Prestazione Energetica

D.L. 4 giugno 2013, n.63, convertito in L. 3 agosto 2013, n.90 (in G.U. 3/08/2013, n.181)

L’approvazione del D.L. 4 giugno 2013, n.63 e convertito in legge il 3 agosto 2013, n.90 con entrata in vigore il 6/06/2013 ha apportato alcune modifiche alla vecchia legge, di seguito le modifiche:

Art. 6 – Modificazioni dell’articolo 6 del D.L. 19 agosto 2005, n.192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

1.L’articolo 6 del D.L. 19 agosto 2005, n.192, è sostituito dal seguente: <<Art.6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). – 1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: “Attestato di Prestazione Energetica” ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a  ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.

8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Questa modifica apportata all’art. 6 del D.L. 19 agosto 2005 n.192, cambia radicalmente quello che è il rapporto tra il proprietario ed il certificato di prestazione energetica (APE), in quanto nel vecchio D.L. si parlava soltanto di dover fornire l'(ACE), così si chiamava in quel decreto legge, una volta si fosse arrivati all’atto definitivo di compravendita dinanzi al Notaio. Sempre in quell’articolo, la consegna era obbligatoria solo nei contratti di compravendita. La modifica apportata con all’art.6 mediante il D.L. 4 giugno 2013, n.63, obbliga i proprietari di immobili a fornire la visione dell’APE ai futuri acquirenti o locatori all’inizio della trattativa; obbliga anche ad inserire (se i proprietari provvedono ad una pubblicizazione dell’immobile tramite qualsiasi mezzo pubblicitario) il valore dell’APE anche nei singoli annunci.

Con questa modifica il legislatore ha voluto, in qualche modo, garantire i futuri acquirenti e/o conduttori, dandogli la possibilità di sapere prima di quali caratteristiche energetiche è fornito l’immobile che vanno a visionare e/o che andrebbero ad acquistare/locare.

I’APE viene redatto da un tecnico abilitato tramite un sopralluogo all’immobile (il sopralluogo è indispensabile), che consente di avere tutte le informazioni su come è stato costruito un edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e del consumo energetico.

Modo di redigere un attestato di prestazione energetica:

  • redatto nel rispetto delle specifiche norme attuative regionali
  • redatto da un Soggetto Certificatore (tecnico abilitato da un ente competente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’immobile)
  • registrato nel catasto energetico
  • timbrato per accettazione dal Comune di competenza

Per tutti coloro che hanno o avrebbero l’intenzione di mettere il proprio immobile in vendita o in locazione, lo studio tecnico nostro partner, avendo i requisiti per poter redigere un certificato di prestazione energetica, fornisce assistenza tecnica per tutta l’operazione. Per qualsiasi domanda o quesito, potete contattarci, senza impegno, per un consulto.

Per chi volesse leggere il testo integrale del DL.